Omeopatia e libertà. Di nuovo i giudici sentenziano che siamo incompetenti a curarci con chi vogliamo.
Si, proprio così. I giudici hanno sentenziato che"… la libera scelta dei pazienti è stata irrilevante rispetto al reato…". Questa attitudine del Potere, arrogante e paternalistica, è proprio ciò che combattiamo da anni.
Ma non s'illudano gli Scribi, la "guerra di liberazione" sarà vinta. rlE' reato l'esercizio abusivo della professione medica di omeopata per il soggetto privo della laurea in medicina
Fonte: NewsFood.Com, martedì 9 ottobre 2007La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza del 6 settembre 2007, n. 34200, ha stabilito che costituisce reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.), la prescrizione di cure omeopatiche senza il possesso della prescritta abilitazione professionale, che si ottiene solo dopo il conseguimento della laurea, il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.
…La difesa dell'imputato
I clienti del falso omeopata erano consapevoli che l'imputato non aveva conseguito alcuna laurea in medicina, che la sottoposizione alle cure omeopatiche era avvenuta per libera scelta ed, in alcuni casi, con il contemporaneo ricorso alla medicina tradizionale.Non sussisteva poi la prova certa che l'imputato avesse effettuato diagnosi o eseguito visite.
Con tutta probabilità, inoltre, le annotazioni di patologie erano relative a diagnosi riferite dai clienti, le prescrizioni "terapeutiche" riguardavano prodotti omeopatici di origine naturale innocui ed inidonei ad interagire con altri farmaci ed in un solo caso aveva sconsigliato l'uso della tachipirina.
La decisione della Cassazione
La Cassazione penale aveva chiarito che la libera scelta dei pazienti era irrilevante rispetto al reato, rilevando l'importanza del mancato conseguimento di titoli abilitativi, a prescindere dalla capacità di effettuare le cure e dall'esito di esse.Inoltre, secondo la Corte, anche l'innocuità dei prodotti prescritti era irrilevante rispetto al reato che si concretizza nel momento in cui vengono effettuate prescrizioni (anche verbali) o effettuate somministrazioni dirette di sostanze specificamente indirizzate all'eliminazione di una malattia o a lenirne i sintomi, comunque qualificabili come atti di esclusiva competenza del medico.
Secondo la Cassazione, inoltre, ciò vale anche se si argomenta di escludere l'omeopatia dalle professioni mediche per il fatto che tale attività non è oggetto di disciplina universitaria o di successiva professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato, in quanto la detta metodologia si esplica in un campo - la cura delle malattie - corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale.
Lo stesso oggetto dell'omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina tradizionale, poichè, pur se attuato con metodi e tecniche da questa non riconosciuti, è finalizzate alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo.
Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 settembre 2007, n. 34200
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dell'Istituto di Studi di Medicina Omeopatica di Roma
mandato da Rinaldo Lampis il Giovedì Ottobre 11 2007
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